Assicurazione obbligatoria per proteggerti da eventi catastrofali

La Legge di Bilancio 2024, articolo 1, commi 101-112 della L. 213/2023 stabilisce che le imprese italiane sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025 (data così stabilita dal Decreto Milleproroghe, tale data slitta ulteriormente al 31 dicembre per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura), contratti assicurativi a copertura dei danni causati ad alcuni beni da eventi catastrofali, quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.

L’obbligo assicurativo in esame interessa le imprese con:

• sede legale in Italia;

• sede legale all’estero con stabile organizzazione in Italia; tenute

all’iscrizione nel Registro Imprese.

L’obbligo in esame non riguarda gli imprenditori agricoli ex art. 2135, C.c..

La copertura assicurativa interessa i beni di cui all’art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II,n. 1, 2 e 3, ossia:

1. terreni e fabbricati;

2. impianti e macchinari;

3. attrezzature industriali e commerciali.

Come previsto dall’art. 1 del Decreto in esame, l’obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni “a qualsiasi titolo” impiegate per l’esercizio dell’attività d’impresa. Il nuovo obbligo dovrebbe riguardare non solo le imprese proprietarie dei predetti beni, ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (ad esempio, leasing / locazione / comodato).

Non sono oggetto della copertura assicurativa gli “altri beni” di cui al n. 4 del citato art. 2424 (ad esempio, mobili e arredi, macchine d’ufficio, automezzi) così come le materie prime, sussidiarie e di consumo e i prodotti finiti e merci (c.d. “magazzino”) classificate nell’Attivo circolante.

L’obbligo assicurativo si riferisce a sismi / alluvioni / frane / inondazioni.

Alluvioni/ inondazioni:

Fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali / artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Sisma

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene,

purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal

sisma nei Provvedimenti assunti dall’Autorità competenti, localizzati dalla Rete

sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in

relazione all’epicentro del sisma.

Frana

Movimento, scivolamento / distacco rapido di roccia, detrito / terra lungo un

versante / intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce

anche non derivate da infiltrazioni d’acqua.

CARATTERISTICHE POLIZZA ASSICURATIVA

Fascia Massimali – limite indennizzo

Fino a € 1 milione di somma assicurata

Limite di indennizzo pari alla somma assicurata.

I contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il

tramite di convenzioni prevedono l’individuazione di classi di

rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali

differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.

Da € 1 milione a € 30 milioni di somma assicurata

Limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.

Superiore a € 30 milioni di somma assicurata / Grandi

imprese

Massimali / limiti di indennizzo rimessi alla negoziazione delle parti.

Ai fini dell’obbligo assicurativo la polizza prevede:

• un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno. Come previsto dal Decreto

in esame, l’entità del danno indennizzabile a carico dell’assicurato è così individuato.

• l’applicazione di premi proporzionali al rischio. A tal fine, il Decreto in esame precisa che

vanno considerati i seguenti aspetti:

– ubicazione del rischio sul territorio e vulnerabilità dei beni assicurati,

– misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce,

per prevenire i rischi e proteggere i predetti beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Relativamente ai premi assicurativi si prevede che il premio sia determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i propri beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.

DECORRENZA DEL NUOVO OBBLIGO ASSICURATIVO

L’entrata in vigore delle disposizioni del Decreto in esame è fissata dal 14.3.2025.

Nell’ambito delle disposizioni transitorie l’art. 11 prevede che:

• i testi di polizza vanno aggiornati alla predette novità entro il 29.3.2025 (30 giorni dalla data

di Pubblicazione del Decreto sulla G.U.);

• per le polizze già in essere, l’adeguamento decorre dal primo rinnovo / quietanzamento utile delle stesse.

CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

L’inadempimento dell’obbligo in esame potrebbe precludere l’accesso a contributi / sovvenzioni / agevolazioni pubbliche comprese quelle previste in occasione del manifestarsi dell’evento calamitoso / catastrofale.