Sei un amministratore? Ricorda l’obbligo di avere una PEC
L’articolo 1, comma 860, L.207/2024, modificando l’articolo5, comma 1, D.L. 179/2012, ha introdotto l’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale (pec) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

Chi riguarda l’obbligo?
Sotto il profilo soggettivo, il nuovo obbligo riguarda le imprese costituite in forma societaria con la conseguenza che sono tenute ad osservare l’adempimento tutte le società, sia di capitali che di persone, che svolgono attività di impresa;
Chi è escluso invece dalla novità
- Le società alle quali è precluso lo svolgimento di attività commerciale, come le società semplici, salvo le società semplici esercenti attività agricola, oppure le società di mutuo soccorso;
- I consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili;
- Gli enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale.
Rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo anche le reti d’imprese, quando creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi e, quindi, possono iscriversi alla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese, acquisendo soggettività giuridica.
Il termine “amministratore” poi, fa ampio riferimento alla funzione di gestione dell’impresa; ne consegue che vanno ricompresi nell’obbligo anche i liquidatori delle società.
L’indirizzo pec dell’amministratore deve essere diverso rispetto all’indirizzo pec della società. Inoltre, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo pec per ciascun amministratore.
Il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo pec, fatta salva la possibilità di comunicare più indirizzi pec “associati” alle diverse società di cui è amministratore.
Per quanto riguarda la decorrenza in vigore dell’obbligo, atteso che la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2025:
- Le imprese costituite dal 1° gennaio 2025, o che comunque presentano la domanda di iscrizione al registro Imprese successivamente a tale data, devono assolvere l’obbligo di comunicazione contestualmente al deposito della domanda di iscrizione al Registro Imprese;
- Le imprese che risultano già costituite alla data del 1° gennaio 2025 devono assolvere l’obbligo entro giugno 2025.
La scadenza del 30.06.2025 rileva anche per la regolarizzazione della posizione dell’impresa cha ha comunicato lo stesso indirizzo pec per sé e per l’amministratore.
Per l’iscrizione e variazione dell’indirizzo pec dell’amministratore, non è dovuta imposta di bollo né diritti di segreteria.
L’omessa comunicazione dell’indirizzo pec dell’amministratore comporta:
- Il blocco dell’iter della domanda presentata (ad esempio per il rinnovo dell’amministratore). In tal caso la Camera di Commercio potrà richiedere il dato mancante, che dovrà essere fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda.
- Irrogazione della sanzione di cui all’articolo 2630, cod. civ., da 103 a 1.032 euro, con la riduzione a 1/3 nel caso la violazione venga sanata entro 30 giorni dal termine prescritto.